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Statuto

Art. 1 - Denominazione
È costituito un Consorzio con attività esterna, senza fini di lucro e con divieto di distribuzione degli utili, denominato "CAMPUS VIRTUALE" (Consorzio per la formazione in informatica), in conformità agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre leggi speciali vigenti in materia.
Art. 2 - Sede
Il Consorzio ha sede legale in Valenzano (BA), alla Strada Provinciale per Casamassima Km.3, presso la Società “TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS – Società Consortile a responsabilità limitata”. Esso potra istituire altre sedi operative, esclusivamente nel territorio dell'Italia meridionale, uffici e rappresentanze in altre città italiane o estere. Le prime sedi operative potranno essere istituite presso i soci promotori.
Art. 3 - Durata
La durata del Consorzio è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2004 (trentuno dicembre duemilaquattro) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Art. 4 - Consorziati
Sono soci promotori del Consorzio quelli che sono intervenuti all’atto costitutivo, e precisamente:
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI (Dipartimento di Informatica), ai sensi dell’articolo 8 della Legge n.341/1990;
- Società “TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS – Società Consortile a responsabilità limitata”;
- Consorzio “COMUNITÀ DELLE UNIVERSITÀ MEDITERRANEE”.
La qualifica di socio promotore competerà, inoltre, esclusivamente a quelli che saranno ammessi a far parte del Consorzio entro e non oltre il 31 dicembre 1999 (trentuno dicembre millenovecentonovantanove). Possono altresì essere soci del Consorzio: - Persone giuridiche, anche private, Enti Pubblici Territoriali ed Economici, Enti creditizi e società finanziarie, Università ed ogni altra organizzazione e/o istituzione a carattere nazionale ed internazionale che abbia interesse alla promozione delle attività elencate nel successivo art. 5. Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione e saranno approvate dall'Assemblea dei consorziati con la maggioranza dei due terzi dei soci.
Art. 5 - Finalità
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di formazione, documentazione e correlate attività di promozione e ricerca nel campo delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della convergenza multimediale. Il Consorzio opererà attivando linee di attività prevalenti tra loro integrate e dedicate, quali, a titolo meramente esemplificativo:
a- Area advanced computer techniques: in questa linea confluiranno le attività con contenuto tipico sull'area informatica, attività che verranno rivolte a tre tipologie di utenza, costituita da giovani diplomati e laureati, utenti avanzati per cicli di aggiornamento, consulenti e ricercatori per cicli brevi e seminari di alta qualificazione;
b- Convergenza multimediale: in questa linea confluiranno le attività con contenuto tipico sull'area d'integrazione dei sistemi, delle tecnologie e delle applicazioni tele-multimediali, che verranno rivolte a diverse tipologie di utenza, costituita da studenti universitari, giovani diplomati e laureati, utenti avanzati per cicli di aggiornamento, consulenti e ricercatori per cicli brevi e seminari di alta qualificazione;
c- Tecnologie informatiche per Management Information System: in questa linea verranno contenute prevalentemente attività di continue education per le imprese e la Pubblica Amministrazione.
Il Consorzio si potrà avvalere di risorse professionali conferite dai soggetti promotori ed utilizzerà in modo flessibile apporti di docenza e professionali appropriati alle attività da realizzare, potendo inoltre realizzare centri e/o laboratori di ricerca per i progetti di innovazione. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale come innanzi precisato e nei limiti dello stesso, il Consorzio potrà porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare necessaria o utile al raggiungimento delle finalità proposte, nonché aderire ad ogni altra iniziativa connessa agli scopi statutari, nei modi consentiti dalle vigenti norme.
Art. 6 - Recesso - Esclusione
Il consorziato cessa di appartenere al Consorzio:
a - per recesso unilaterale, da comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata. Il recesso e immediatamente operativo salvo che il recedente abbia in corso obbligazioni, sia verso il Consorzio sia verso terzi, delle quali il Consorzio stesso si sia, per quanto gli compete, reso garante;
b - per esclusione, dovuta a cessazione o a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata nonché inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto.
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea dei consorziati con la maggioranza dei due terzi dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 - Fondo consortile
Il fondo consortile è costituito dalle quote sottoscritte da tutti i consorziati in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque. L'importo della quota da sottoscriversi dai consorziati ammessi successivamente all’atto costitutivo verrà determinato con apposita deliberazione dall'assemblea che accoglierà la domanda di ammissione. Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento su proposta del Consiglio di Amministrazione, sottoposta a delibera di approvazione dell'Assemblea nonché con donazioni mobiliari o immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi del Consorzio ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
Art. 8 - Fondo speciale
In considerazione di particolari esigenze finanziarie del Consorzio, l'Assemblea potrà istituire un fondo speciale determinandone annualmente l'ammontare, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'importo necessario per la costituzione ed il mantenimento del fondo speciale, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, dovrà essere sottoscritto e versato da tutti i consorziati con riferimento alle iniziative programmate e con modalità definite dal regolamento. L'Assemblea potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberare la parziale o totale restituzione.
Art. 9 - Organi
Organi consortili sono:
a- l'Assemblea dei consorziati;
b- il Consiglio di Amministrazione;
c- il Comitato Tecnico Scientifico;
d- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 - Assemblea
L'Assemblea del Consorzio è composta da tutti i consorziati aderenti. Essa può essere ordinaria e straordinaria. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, solo da altro consorziato, che non sia Amministratore, Revisore dei conti o dipendente del Consorzio (fermi gli altri divieti di legge). Ogni consorziato ha diritto ad un voto in seno all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:
- prima dell'inizio dell'esercizio finanziario per l'approvazione del piano annuale di attività, del bilancio preventivo e dell'ammontare del fondo speciale;
- entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce –presso la sede sociale ovvero altrove, purchè nell’Italia meridionale- ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta motivata richiesta da parte dei due terzi (2/3) dei consorziati. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata a ciascun consorziato almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito cinque giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data anche dell'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i consorziati, di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno il settanta per cento (70%) dei consorziati e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all'Assemblea ordinaria:
- procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, del Presidente;
- procedere alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e, tra questi del Presidente, che dovrà essere designato nella persona di un docente del Dipartimento di Informatica;
- procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- determinare gli emolumenti degli Organi sociali e relativo trattamento di fine rapporto;
- deliberare sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approvare i piani annuali di attività;
- deliberare sulle domande di ammissione presentate da organismi e/o istituzioni non ancora consorziati, determinando l'ammontare della quota che gli stessi devono sottoscrivere;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori;
- deliberare sugli aumenti del fondo consortile e del fondo speciale;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'adozione del Regolamento interno e le eventuali modifiche da apportare alla stesso;
- tutto quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
Sono riservate all’assemblea straordinaria le deliberazioni concernenti eventuali modifiche statutarie e lo sciogliemento del Consorzio, con la conseguente nomina dell’Organo di liquidazione e con la determinazione, altresì, delle modalità di liquidazione. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, salvo i casi di modifica dello Statuto ed ammissione di nuovi consorziati per i quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. All'Assemblea del Consorzio deve, altresì, assistere il Direttore con funzioni di segretario.
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) membri, dei quali cinque (5) su designazione dei soci promotori, nominati dall'Assemblea anche tra non soci. La designazione da parte dei soci promotori dovrà avvenire con le modalità determinate nel Regolamento. I Consiglieri restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, che non potrà comunque essere superiore a tre anni. Essi sono rieleggibili. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più ammnistratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Gli amministratori nominati a mezzo cooptazione restano in carica restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà provvedere alla relativa ratifica. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio decade ed i membri rimasti in carica devono senza indugio convocare l’assemblea perché provveda alla nomina dell’intero nuovo organo. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta dei due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno sei giorni liberi, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine sopra stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche a mezzo fax. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto a maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili, tranne soltanto quanto riservato per legge o per Statuto al’Assemblea dei consorziati e al Comitato Tecnico Scientifico. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore del Consorzio con voto consultivo e funzioni di segretario. Il Consiglio inoltre:
- redige il regolamento interno del Consorzio e ne propone eventuali modifiche, sottoponendole a delibera di approvazione da parte dell'Assemblea;
- nomina il Direttore del Consorzio determinandone il compenso;
- sottopone all'Assemblea le domande di ammissione dei nuovi consorziati;
- in mancanza del Direttore, ha la facoltà di delegarne le funzioni ad un consigliere determinandone il compenso;
- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- propone le variazioni del fondo consortile e del fondo speciale;
- predispone i piani annuali di attività;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea la parziale o totale restituzione del fondo speciale;
- ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato e di delegare al Presidente e/o ad uno dei consiglieri parte dei suoi poteri determinandone i compensi ai sensi del secondo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.
Art. 12 - Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile –ma comunque non inferiore a tre (3)- di componenti nominati tra esperti del mondo scientifico, imprenditoriale e finanziario. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Fungerà da segretario il Direttore se nominato. Il Comitato, in mancanza del Direttore, potrà nominare un segretario anche al di fuori dei propri membri. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, strategiche e programmatiche del Consorzio. A tal fine esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi delle attività realizzate o da realizzarsi dal Consorzio. Ove lo ritenga opportuno, il Comitato affida ad alcuni dei suoi membri compiti specifici di volta in volta definiti. Il compenso dei membri di detto comitato e degli affidatari di compiti specifici è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Presidente
La firma sociale e la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore Delegato, nell'ambito della delega, disgiuntamente tra loro.
Art. 14 - Struttura operativa - Personale
Il Consorzio si dota di una propria struttura operativa e di personale dipendente, che può essere integrato con ricorso ai consorziati sulla base di convenzioni onerose appositamente stipulate, funzionali al raggiungimento delle finalità previste nell'ambito del presente statuto.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti eletti anche fra i non soci, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed un supplente saranno scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili. Il Collegio deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità consortile.
Art. 16 - Esercizi Finanziari - Bilanci
L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio secondo le norme del Codice Civile.
Art. 17 - Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
Art. 18 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il Consorzio, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori dei quali due saranno designati dalle due parti interessate, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra loro, e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari, mediante decreto su ricorso della parte più diligente, da notificarsi all’altro ed alle parti interessate. Nel caso che le parti interessate siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti. Il Collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma salvo il diritto di contraddittorio. Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro novanta (90) giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del Consorzio. In questa ipotesi, il termine massimo sarà di trenta (30) giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione. I consorziati si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da loro assunta.
Art. 19 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto si rinvia all'apposito regolamento interno e, in mancanza, alle disposizioni di cui agli art. 2602 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre leggi speciali vigenti in materia.